Quante aziende mettono in servizio una nuova gru o una PLE e aprono subito la pratica all’INAIL? Meno di quante si pensa. La denuncia viene rimandata, delegata a chi non se ne occupa, oppure semplicemente dimenticata perché la macchina funziona e il lavoro non aspetta. Il problema emerge quando arriva un controllo, o quando si scopre che l’attrezzatura non ha matricola e non può essere verificata.
Cos’è la denuncia di messa in servizio e perché è obbligatoria
La denuncia di messa in servizio è la comunicazione con cui il datore di lavoro informa l’INAIL che un apparecchio di sollevamento è stato installato e che ne inizia l’utilizzo. L’obbligo nasce dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e riguarda tutte le attrezzature elencate nell’Allegato VII: gru su autocarro, autogru, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), carrelli semoventi a braccio telescopico e gli altri apparecchi di sollevamento ricompresi in quell’elenco.
Lo scopo è concreto: INAIL registra l’attrezzatura e assegna una matricola, che è il presupposto necessario per richiedere la prima verifica periodica. La mancata denuncia impedisce di avviare questo iter e rende l’utilizzo dell’attrezzatura non conforme agli obblighi previsti dalla normativa.
L’obbligo di denuncia ricade sul datore di lavoro utilizzatore, non sul proprietario dell’attrezzatura. Chi noleggia una gru o la riceve in comodato d’uso è quindi tenuto a presentare la denuncia a proprio nome quando è lui a mettere in servizio l’apparecchio con i propri lavoratori.
Quando va presentata: il momento esatto e i casi che la richiedono
Per gli apparecchi di sollevamento soggetti all’Allegato VII, la denuncia va presentata all’atto della messa in servizio: al momento in cui l’attrezzatura viene installata e si intende iniziarne l’uso. Non nei giorni successivi, non “quando si trova il tempo”: il termine coincide con l’avvio dell’utilizzo.
L’obbligo scatta per ogni attrezzatura nuova messa in servizio, ma anche in altri casi:
- Acquisto di apparecchio usato privo di matricola o con matricola intestata al precedente utilizzatore.
- Ricezione in noleggio o comodato di un’attrezzatura per cui il nuovo datore di lavoro assume la responsabilità operativa verso i propri lavoratori.
- Apparecchi già in uso che non sono mai stati denunciati all’INAIL (situazione di irregolarità da sanare prima di proseguire l’utilizzo).
Dal 27 maggio 2019 la comunicazione avviene esclusivamente tramite il portale CIVA (Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi) di INAIL. Raccomandate e PEC non sono più canali validi.
Modelli IMM.02 e IMM.04: quale scegliere e cosa allegare
La denuncia si effettua con due modelli distinti, a seconda della tipologia di apparecchio:
Modello IMM.02: per gli apparecchi di sollevamento materiali. Si usa per gru su autocarro, autogru e carrelli semoventi a braccio telescopico.
Modello IMM.04: per le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.
In entrambi i casi i dati richiesti comprendono: ragione sociale e P.IVA dell’azienda, costruttore, modello, numero di fabbrica, anno di costruzione, portata nominale, indirizzo del sito di utilizzo. I documenti da allegare sono: dichiarazione CE di conformità, manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con marca da bollo da 16,00 euro, copia del documento d’identità del legale rappresentante.
Una volta completata la pratica, INAIL assegna la matricola. Da quel momento il datore di lavoro può avviare la richiesta di prima verifica periodica tramite CIVA, rispettando le scadenze dell’Allegato VII. Per l’iter completo (modelli PVP.02 e PVP.04, i 45 giorni INAIL e cosa fare se non interviene), si veda l’articolo sulla prima verifica INAIL gru.
Le situazioni in cui la denuncia viene saltata o presentata in ritardo
Tre scenari tornano purtroppo con regolarità.
Acquisto di attrezzatura usata
Chi compra una gru di seconda mano assume spesso che la matricola INAIL sia già presente e valida. Non è detto. In molti casi l’apparecchio non è mai stato denunciato, oppure la matricola è ancora intestata al venditore. In entrambe le situazioni il nuovo utilizzatore deve regolarizzare la posizione prima di mettere l’attrezzatura in servizio.
Confusione tra proprietario e utilizzatore
Chi noleggia tende a pensare che gli adempimenti spettino al noleggiatore. Non è così per la denuncia di messa in servizio: l’obbligo è in capo a chi usa l’apparecchio con i propri lavoratori. La stessa logica vale per le attrezzature ricevute in comodato da una società del gruppo o da un partner commerciale.
Denuncia presentata dopo il primo utilizzo
L’apparecchio arriva, si mette al lavoro, e la pratica CIVA viene posticipata per qualche giorno che diventa qualche settimana. Nel frattempo l’attrezzatura opera senza matricola: tecnicamente in uso non conforme alla normativa, con tutti i rischi che ne derivano in caso di controllo o incidente.
Cosa rischia il datore di lavoro in caso di omissione
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 87 del D.Lgs. 81/2008 per omessa denuncia di messa in servizio e omessa richiesta delle verifiche periodiche si applicano al datore di lavoro e al dirigente responsabile. Gli importi esatti sono definiti dalla normativa vigente e aggiornati nel tempo: prima di qualsiasi valutazione è opportuno verificare la formulazione attuale del testo.
Sul piano operativo, gli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) possono disporre, nell’ambito dei propri poteri ispettivi, il fermo dell’attrezzatura fino alla completa regolarizzazione. Cantiere bloccato, produzione ferma, contratti a rischio: in questi casi il costo reale supera di gran lunga la sanzione pecuniaria.
La responsabilità penale non è una conseguenza automatica dell’omissione, ma entra in gioco quando si verifica un evento lesivo durante il periodo di utilizzo irregolare. In quella circostanza, l’assenza di denuncia e di verifiche può aggravare la posizione del datore di lavoro in sede penale, essendo letta come mancato adempimento degli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa. Le ipotesi di reato più ricorrenti sono lesioni colpose e, nei casi più gravi, omicidio colposo con violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
Come regolarizzare un’attrezzatura non ancora denunciata
La regolarizzazione si fa aprendo la pratica CIVA con la documentazione richiesta: dichiarazione CE di conformità, manuale d’uso, dichiarazione sostitutiva con marca da bollo e documento del legale rappresentante. INAIL registra la denuncia, assegna la matricola, e da quel momento si può procedere con la richiesta di prima verifica periodica.
La regolarizzazione non cancella la violazione già eventualmente commessa, ma interrompe l’esposizione per il futuro. Farlo prima di un controllo o di un incidente riduce le conseguenze sia sul piano sanzionatorio che su quello della responsabilità.
Prima di aprire la pratica conviene verificare che la documentazione CE sia disponibile e leggibile: per apparecchi molto vecchi può essere necessario procurarla dal costruttore o da chi ha eseguito modifiche strutturali. Anche i dati tecnici devono essere completi. Documenti mancanti o incompleti rallentano l’istruttoria e posticipano l’assegnazione della matricola.
E il CRG ?
Le officine del network CRG sono specializzate anche nel supportare le aziende per la preparazione tecnica e documentale necessaria alla denuncia: verifica della documentazione disponibile, identificazione delle anomalie da sanare prima del sopralluogo INAIL e coordinamento con l’Info-Point CRG per la gestione delle pratiche su CIVA. Gli interventi di manutenzione e riparazione gru eseguiti dalle officine del network preparano l’attrezzatura ad affrontare la prima verifica periodica senza sorprese, una volta ottenuta la matricola.
